Categoria scuola italiana

Com’è strutturata la scuola in Italia

La scuola in Italia si divide in 4 cicli:

  • Asilo nido. Per i bambini dai 0 a i 3 anni di età. Non ha l’obbligo di frequenza. È una istituzione di carattere assistenziale ed educativo, usata dai genitori che lavorano a tempio pieno e non posso stare con il bambino tutto il giorno.
  • Scuola dell’infanzia (c.d. scuola materna). La frequentano i bambini dai 3 ai 5 anni di età e non ha l’obbligo di frequenza. Ha una durata di tre anni e segue uno specifico progetto educativo.  Può essere statale, privata, organizzata da soggetti religiosi o della comunità locale.
  • Primo ciclo di istruzione. Questo ciclo di istruzione viene frequentato dai minori che vanno dai 6 ai 13 anni d’età ed è composto da due livelli. La frequenza, in entrambi casi, è  obbligatoria.

    Scuola primaria. Corrisponde alle elementari e la sua frequenza è di 5 anni,
Scuola secondaria. Corrisponde alle medie e la sua frequenza è di 3 anni,

Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria avviene automaticamente, senza sostenere l’esame di Stato.

 

  • Secondo ciclo di istruzione ( Secondaria 2° Grado). Lo frequentano i ragazzi dai 14 ai 19 anni, ha una durata complessiva di 5 anni ed è divisa in biennio e triennio. Al quinto anno lo studente dovrà sostenere l’esame di Stato per la maturità, necessario per accedere all’Università o al mondo del lavoro.

    In questo ciclo lo studente può decidere che tipo di scuole frequentare: liceo, liceo artistico e istituto d’arte, istituto tecnico o istituto professionale.

A seconda della scuola scelta, la formazione dello studente sarà diversa. Infatti chi scegli i licei farà un percorso di studio teorico e astratto, mentre chi frequenta un istituto tecnico e professionale studia delle materie più legate a percorsi lavorativi. Solo negli istituti professionali si può ottenere una qualifica intermedia dopo il triennio attraverso un esame.

L’obbligo scolastico

La scuola dell’obbligo in Italia,  dura 10 anni (5 anni di scuola primaria, 3 anni di scuola secondaria e 2 anni del 2° ciclo di orientamento alla scuola superiore), il che vuol dire che in genere i ragazzi tra i 6 e i 16 anni di età hanno l’obbligo di frequentarla. La scuola dell’obbligo è gratuita e solo per la scuola primaria i libri vengono distribuiti gratuitamente e le famiglie devono comperare il materia scolastico.

Per assolvere l’obbligo di istruzione ci sono 3 opzioni:

  • Nel caso di ripetenti, frequentare per altri 2 anni la scuola media (ottenendo alla fine la licenza media);
  • Frequentare il primo biennio della scuola media superiore;
  • Frequentare un percorso di istruzione e formazione professionale di competenza regionale che rilascia una qualifica professionale dopo 3 anni di formazione o un diploma nel caso di frequentare un corso quadriennale.

Una volta assolto l’obbligo di frequenza, i ragazzi  che vogliono proseguire gli studi per ottenere un diploma o una qualifica professionale. Quindi gli studenti dopo i 16 anni possono continuare il loro percorso formativo scegliendo tra:

  • Frequentare una scuola secondaria superiore;
  • Frequentare un corso di formazione professionale di competenza regionale che rilascia la qualifica professionale dopo superare corsi di una durata minima triennale;
  • Iniziare a lavorare con un contratto di apprendistato che prevede l’obbligo di frequenza di attività formative.

Attenzione! Se l’alunno si rende conto di aver intrapreso il percorso formativo meno adatto a lui, può modificare la sua scelta con una delle altre due opzioni, perché sono tutte e tre sono equivalenti tra loro.

Il diritto all’istruzione è valido anche per gli studenti stranieri, per tanto non vi è l’obbligo di esibizione del titolo di soggiorno anche dopo aver assolto la scuola dell’obbligo. Quindi dopo i 16 anni lo studente non deve per forza abbandonare gli studi. L’esenzione dell’obbligo di esibire il titolo di soggiorno si intende per l’intero percorso scolastico, cioè dalla scuola dell’infanzia fino al conseguimento del titolo di maturità o della qualifica professionale. In questo modo il  diritto all’istruzione tutela lo studente fino al completamento della sua formazione scolastica.

In merito a questo argomento, il Consiglio di Stato con la Decisione n. 1734/2007 prende in considerazione che il compimento della maggiore età avviene prima della finalizzazione della scuola superiore e quindi un atteggiamento diverso nei confronti dello straniero irregolare che ha esercitato il suo diritto all’istruzione può comportare una discriminazione tra gli studenti italiani e quelli stranieri.

Orari e vacanze scolastiche

Il calendario scolastico in Italia dura circa 9 mesi l’anno, da metà settembre a metà giugno. Ci sono due periodi di vacanza: due settimane nel periodo di Natale (in genere dal 23 dicembre al 6 gennaio) e una settimana circa a Pasqua (a marzo o aprile). Tutti gli altri giorni di vacanza, distribuiti nel corso dell’anno scolastico, vengono comunicato ai genitori attraverso una comunicazione.
In molte scuole i genitori possono scegliere l’orario scolastico fra due opzioni:

– 40 ore settimanali: la frequenza è dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 con la mensa
– 27 o 30 ore settimanali: la frequenza è dal lunedì al sabato, con rientri pomeridiani stabiliti da ogni scuola.

È importante essere puntuali per l’orario sia all’ora d’ingresso (molte lezione iniziano alle 8.00 o alle 8.30) che di uscita.

Le assenze scolastiche devono essere motivate e giustificate dal genitore e comunque non possono superare un quarto della durata dell’anno scolastico. Nel caso di assenza superiori a 6 giorni per motivi di malattia, per tornare a scuola bisogna presentare il certificato medico che attesta che il minore è guarito.

Durante l’anno scolastico vengono organizzate sia dei colloqui individuali che delle riunioni fra i genitori e gli insegnati, questo permette una collaborazione tra insegnanti e genitori per l’educazione dei bambini e il loro buon inserimento.

Che cosa sono i debiti e i crediti formativi

L’anno scolastico è diviso in 2 quadrimestri. A gennaio e a giugno gli insegnanti fanno una valutazione dei risultati scolastici del bambino mediante una scheda di valutazione che verrà consegnata ai genitori (le c.d. pagelle). Quando alla fine dell’anno lo studente ha da 1 ad un massimo di 3 insufficienze, ma che la scuola ritiene che sono superabili, viene promosso a patto di saldare il “debito formativo”. Il debito formativo verrà superato dallo studente con la frequenza di corsi di recupero e sostenendo un esame sulla/e materie da recuperare nel corso dell’anno scolastico successivo.
Si considera “credito formativo” la partecipazione ai progetti e alle attività integrative della scuola da parte dello studente. Il punteggio verrà valutato e aggiunto al voto finale in vista dell’esame di Stato per la maturità.

Come funzione per i minori stranieri

I minori stranieri presenti sul territorio italiano, indipendentemente dalla regolarità del proprio soggiorno o di quello dei genitori (a patto che la parentela venga dimostrata), hanno diritto all’istruzione e all’accesso a tutti gli istituti scolastici (così come all’assistenza sanitaria) con le stesse condizioni dei cittadini italiani.

Infatti, il diritto all’istruzione è garantito dall’art. 34 della Costituzione che prevede che “la scuola è aperta a tutti”. Inoltre, diverse Convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e la  Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, nonché il Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/98) e dal regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99), ribadiscono tale diritto.

La parentela tra il bambino e i genitori, deve essere attestata da un documento tradotto che  lo dimostri come ad esempio un certificato di famiglia, di nascita o l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore. In mancanza di tale dimostrazione il minore può essere comunque iscritto, ma se entro 6 mesi non viene documentata la condizione di genitore, la scuola può effettuare una segnalazione all’Autorità giudiziaria minorile.

La frequenza scolastica in Italia non è solo un diritto del minore, bensì un dovere dei genitori che devono provvedere all’educazione dei loro figli. Tale obbligo è evidenziato dall’art. 38 del d.lgs. 286/98 che prevede che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno l’obbligo di frequentare la scuola, applicando così tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Inoltre, per chi è arrivato dopo l’entrata in vigore dell’Accordo d’Integrazione, alla sottoscrizione del documento lo straniero si impegna, tra i vari punti, a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei propri figli minori presenti sul territorio italiano. La mancanza di questo punto, salvo il provato impegno per garantire tale diritto al minore, implica la perdita di tutti i crediti assegnati dalla Accordi d’Integrazione e di quelli conseguiti successivamente, inoltre è prevista la risoluzione dell’accordo per inadempimento.

Con la circolare n.2 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8 gennaio 2010 si è stabilito una percentuale massima di studenti stranieri per classe pari al 30% (così detto tetto). Tale circolare richiama l’art. 45 del D.P.R. 394/99 che prevede che la presenza degli alunni stranieri per ogni classe non debba essere predominante rispetto agli alunni stranieri. Il limiti massimo di studenti stranieri è pari al 30% sul totale degli studenti della classe. Questo tetto è un criterio di carattere organizzativo che può essere innalzato, dietro richiesta del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, quando gli stranieri iscritti, nati in Italia o meno, sono in possesso delle adeguate competenze linguistiche. Invece il limite può essere ridotto nel caso in cui gli alunni stranieri abbia una padronanza della lingua italiana inadeguata per seguire le lezioni o nel caso ci siano complessità documentate.

La classe nella quale vengono iscritti gli alunni stranieri, che arrivano in Italia nell’età dell’obbligo scolastico, è quella che corrisponde all’età anagrafica. Dopo un’attenta valutazione del Collegio Docenti, il minore può essere assegnato ad una classe diversa in base all’accertamento delle competenze, dei livelli di preparazione e dall’eventuale titolo di studio che lo studente straniero ha conseguito nel suo Paese d’origine. Questa condizione è presente sia nella  circolare n. 2/2010 del MIUR sia nell’art. 45 del D.P.R. 394/99.

 

La figura del mediatori linguistico culturale

Si tratta di una figura professionale che fa da ponte tra lo studente straniero e il mondo della scuola italiana. Attenzione, il mediatore non sostituisce il professore nel compito di insegnare l’italiano, ma rappresenta un supporto per tale scopo. L’importanza di questa figura è la conoscenza della lingua e della cultura di origine dello studente, agevolando la comunicazione e l’inserimento del bambino straniero nell’ambiente culturale e sociale all’interno della scuola. Inoltre, promuove il dialogo e la comprensione tra genitori stranieri e il personale scolastico.

Quando iscriversi a scuola

L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane ha le stesse condizioni previsti per i minori italiani, può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico, per ogni scuola. Questa facilità consente ai minori stranieri, che arrivano in Italia in seguito al ricongiungimento familiare, di proseguire il loro percorso formativo iniziato in patria, senza dover interrompere la propria istruzione. Possono essere previsti degli esami integrativi per accertare lo stato di conoscenza della lingua italiana e lo stato di preparazione dello studente e per decidere a quale classe iscrivere lo studente straniero.

In base al Decreto Legge 95/2012, l’iscrizione alle scuole statali primari e secondarie di I e II grado si fa esclusivamente via internet, mentre la domanda per la scuola dell’infanzia va consegnata in maniera cartacea all’istituto scelto. Per i figli degli immigrati irregolari è possibile procedere all’iscrizione cartacea direttamente presso la scuola vista l’impossibilità di completare tutti i campi richiesti online, come il codice fiscale.

Una volta scelta la scuola, si può decidere di:

  • Frequentare l’insegnamento della religione cattolica, oppure sostituirla con altri tipi di attività.
  • Effettuare l’iscrizione al pre-scuola e post-scuola, cioè un servizi dedicati ai genitori che i loro orari lavorativi non corrispondono a quelli di entrata e uscita del minore dalla scuola. Questo servizio è prevalentemente presente nelle scuole elementari.
  • Usufruire del trasporto scolastico, se previsto dalla scuola, è comunque un servizio a pagamento. Questo servizio è prevalentemente presente nelle scuole elementari e medie.
  • Usufruire della mensa scolastica (se la scuola prevede il servizio) specificando se per motivi di salute o religiosi il bambino deve avere una dieta particolare. Il servizio viene erogato dietro pagamento, ma è possibile chiedere una riduzione o esonero dimostrando, mediante il modello ISEE, di avere un reddito basso. Tale modello deve essere presentato agli uffici amministrativi della scuola. Questo servizio è prevalentemente presente all’asilo nido, scuola dell’infanzia ed elementari.

Per completare la procedura d’iscrizione bisogna presentare alla scuola i documenti anagrafici (certificato di nascita e/o documenti di identità), scolastici (relativi agli studi eventualmente fatti nel proprio Paese di origine, in questo caso occorre la traduzione e la legalizzazione dei titoli acquisiti), sanitari (relativi alle vaccinazioni eseguite. In Italia ci sono vaccinazioni obbligatorie per legge che devono essere eseguite su tutti i minori. Se le vaccinazioni non sono state effettuate i Dirigenti scolastici contatteranno le Aziende sanitarie locali).

In mancanza della documentazione, sopra elencata, il minore viene comunque iscritto all’istituto, ma se entro 6 mesi non viene documentata la condizione di genitore, la scuola può effettuare una segnalazione all’Autorità giudiziaria minorile. Nel caso di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo di studio conseguito, viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.

Il titolo di soggiorno

Generalmente i minorenni sono iscritti nel titolo di soggiorno dei genitori, per cui risultano in possesso di un soggiorno per motivi familiari, indipendentemente dal fatto di essere nati in Italia o all’estero.

I cittadini comunitari che soggiornano oltre 3 mesi nel territorio nazionale devono chiedere l’iscrizione presso l’anagrafe e il rilascio dell’attestato di soggiorno come documento che dimostra l’adempimento del d.lgs. n° 30/2007

Il permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato ai cittadini non comunitari, è rinnovabile anche per i figli maggiorenni che continuano il loro percorso di studio dopo il compimento dei 18 anni, così come indicato dalla direttiva n ° 17272/7 del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2008, a patto che uno dei genitori soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare.

Nel caso in cui, al raggiungimento della maggiore età, lo straniero decida di diventare  indipendente dai genitori e richieda il permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro dovrà soddisfare i requisiti richiesti per il caso corrispondente. Si ricorda, infine, che chi è in possesso del permesso di soggiorno per studio può realizzare qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata per un totale di 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane, con un limite annuale di 1.040 ore, per il periodo di validità del soggiorno (art. 14, comma 4 D.P.R. 394/99).